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Ricongiungimento e coesione familiare

Ricongiungimento familiare
Gli stranieri residenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio, motivi religiosi o familiari, oppure sono già in possesso di carta di soggiorno, possono mantenere o riacquistare l'unità familiare.

Il nullaosta per il ricongiungimento può essere richiesto per i seguenti familiari:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;

  • figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

  • figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in per le loro condizioni di salute che comporti invalidità totale;

  • genitori a carico che non abbiano altri figli nel loro Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.


La pratica di ricongiungimento familiare, dall'aprile del 2008, viene eseguita esclusivamente in modalità telematica pertanto ogni altra modalità comporterà il rifiuto della domanda stessa.

L'Agenzia Diffusion di Abbiategarsso dispone delle autorizzazioni del Ministero per la presentazione telematica delle domande di ricongiungimento e, grazie ai propri consulenti, è in grado di fare una prima valutazione per verificare la fattibilità e la sostenibilità del ricongiungimento evitando al cittadino straniero inutili perdite di tempo e di denaro.


Coesione familiare
La coesione familiare con un cittadino straniero avviene quando il parente si trova in Italia. Presuppone i medesimi requisiti di parentela, reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento, con l’onere aggiuntivo di presentare in Italia i documenti attestanti il legame di parentela in virtù del quale si chiede la coesione, documenti che devono essere tradotti e legalizzati presso l’autorità consolare italiana nel proprio paese di provenienza.


Mentre per il ricongiungimento familiare i documenti che dimostrano il legame di parentela si presentano, insieme al nullaosta al ricongiungimento, direttamente presso le autorità diplomatiche italiane del paese di provenienza del parente da ricongiungere, per la coesione è necessario che detti documenti vengano tradotti e legalizzati presso l'autorità consolare italiana nel paese di provenienza, spediti in Italia e presentati all’atto della richiesta della coesione familiare.

Il familiare che richiede la coesione deve disporre di un permesso di soggiorno italiano che non sia scaduto da più di un anno, mentre se il richiedente la coesione è un convivente e cittadino italiano entro il 2° grado servono solo una autocertificazione di convivenza da parte dell’italiano e il certificato, tradotto e legalizzato presso il consolato italiano del paese di provenienza, che dimostrino il legame di parentela.

Contattaci sul numero UNICO 041/925582, un nostro consulente sarà a tua disposizione.

 
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